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Incentivi wallbox e colonnine: arriva la proroga fino al 2024

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Pubblicato il 3 March 2023
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Con il decreto Milleproroge il Governo estende gli incentivi sull’istallazione di una wallbox o una colonnina fino al 2024

Gli incentivi per wallbox e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici presto saranno nuovamente disponibili. La misura era stata approvata lo scorso agosto dal governo Draghi, ma era rimasta bloccata in attesa del decreto attuativo. Anche se nel testo c’era scritto che l’incentivo poteva essere richiesto soltanto fino al 31 dicembre 2022, l’attuale governo e il parlamento hanno risolto il problema della scadenza con il decreto Milleproroghe. Il bonus prevede un contributo dell’80% su acquisto e installazione di un’infrastruttura, con i limiti di prezzo di 1.500 euro a persona e 8.000 euro se si tratta di un condominio.

Proroga per 2023 e 2024

L’incentivo è stato approvato in via definitiva da Senato e Camera con il ddl di conversione, che ne stabilisce la proroga al 2023 e 2024, con un fondo di 40 milioni all’anno, per un totale di 120 milioni tenendo in considerazione anche il 2022. Mancano gli ultimi due passi per la piena operatività: l’approvazione del decreto attuativo e l’istituzione della piattaforma per poter richiedere il bonus, ma gli automobilisti interessati possono tirare un sospiro di sollievo.

Le moto elettriche

Stando alle prime bozze, il governo avrebbe dovuto pensare anche al bonus per l’acquisto di moto elettriche. Si era parlato di destinare 5 milioni di euro all’anno a moto e scooter a batteria, togliendoli al fondo 2023-2024 per i veicoli termici. Nel testo finale non c’è traccia di questo provvedimento, che per ora non è stato preso in considerazione.

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Come funzionano i fondi del Pnrr

Restando in tema di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, vediamo anche come ottenere gli incentivi previsti dal Pnrr per le imprese che installano colonnine, quali aziende hanno diritto e a quanto ammonta il fondo previsto. L’obiettivo del Pnrr è la creazione di 21.255 nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche entro il 2025, ripartite in questo modo: 13.755 punti di ricarica in città e 7.500 fast e ultrafast in superstrada, vale a dire le strade extraurbane principali e secondarie, escluse le autostrade. I luoghi dove installare le infrastrutture (Idr) sono stabiliti da due decreti del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase): uno per le superstrade e l’altro per i centri urbani. La somma totale destinata alle colonnine è 741 milioni di euro, erogati sotto forma di incentivi a fondo perduto. Il governo ha sbloccato i primi 713 milioni: quasi 360 per le infrastrutture in superstrada e circa 353 milioni per i punti di ricarica in città.

Chi può beneficiarne e a quali condizioni

Imprese o Rti (Raggruppamenti temporanei di imprese) potranno avere accesso al fondo, dopo aver presentato una “istanza di ammissione” e dimostrato “di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza e che sono stati selezionati”. Il bonus sarà elargito sotto forma di “contributo in conto capitale”, per un massimo del 40% delle spese ammissibili.

“I soggetti beneficiari – si legge ancora il decreto – non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità (…) anche nel caso di partecipazione in Rti”. Le spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per “acquisto e messa in opera” di infrastrutture da almeno 175 kW in superstrada e 90 kW in città, comprese “installazione, impianti e opere edili strettamente necessarie”. I tetti massimi sono 81.000 euro a Idr in superstrada e 50.000 euro a Idr in città.

Spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e costi affrontati per il rilascio delle autorizzazioni sono finanziati “nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della infrastruttura di ricarica”. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) chiarisce che gli incentivi non sono cumulabili con altri bonus pubblici o “regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica”.

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Come inoltrare la domanda

Otterranno il bonus tutti i progetti “avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio” e che rispetteranno i requisiti tecnici richiesti. La selezione avverrà “in forma telematica” tra il 2023 e il 2024, seguendo un sistema di punti che prevede un massimo di 100.

Per accedere alle risorse, le imprese e le Rti dovranno presentare domanda di ammissione nei tempi previsti da un decreto attuativo, con due indicazioni da riportare: “la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile (…)” che si chiede, compresa tra l’1,25% e il 50% e il numero di punti di ricarica che si ha intenzione di installare, comunque non inferiore al minimo richiesto dal ministero.

Dopo aver ottenuto i finanziamenti, le imprese e le Rti dovranno attivare le colonnine entro 12 mesi. Questa scadenza può essere prorogata di tre mesi, ma soltanto per installare il 5% dei punti di ricarica e solo dietro istanza motivata presentata al Mase fino a tre mesi prima della scadenza. Il ministero ha 30 giorni di tempo per decidere. In ogni caso, le colonnine dovranno essere operative entro il 31 dicembre 2025.

Revoca degli incentivi

Ovviamente sono previsti anche casi di revoca, anche se per ora ne sono indicati pochi. Il primo si verifica se nell’istanza di ammissione o durante il procedimento spuntano “dichiarazioni mendaci”, o nel caso in cui le imprese e le Rti esibiscano “atti contenenti dati non rispondenti a verità”. Un altro caso si concretizza quando il soggetto beneficiario non rispetta i termini previsti.

In tutte queste situazioni, la restituzione delle somme ricevute dovrà avvenire entro 60 giorni. Le verifiche sono a carico del Mase, “anche delegando il soggetto gestore”: lo stesso che dovrò coadiuvare il ministero nel corso delle procedure. Sarà individuato in un momento successivo e sarà operativo dopo la firma di una convenzione. Gli altri dettagli saranno stabiliti con un provvedimento attuativo, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore dei due decreti.

Pubblicato il 3 March 2023
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