Con il termine radiazione auto si intende la pratica tramite la quale si cancella una vettura dal Pubblico Registro Automobilistico. Scopriamo quando si può effettuare ed i costi che comporta.
La radiazione è il procedimento che tramite il quale si ottiene la cancellazione del proprio autoveicolo dal Pubblico Registro Automobilistico. Con questa operazione, quindi, non sarà più consentito utilizzare l’auto e circolare su strada. La radiazione può essere effettuata in differenti casi.
Qualora si debba immatricolare l’auto in un paese estero sarà necessario annotare l’avvenuta radiazione al Pra. Le pratiche dovranno essere effettuate presso lo Sportello Telematico dell’Automobilista attivo presso gli uffici della Motorizzazione Civile e gli uffici provinciali del PRA.
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Qualora si debba demolire l’auto, si dovrà consegnare il mezzo ad un demolitore che rilascerà il certificato di rottamazione al proprietario dell’auto, ed entro trenta giorni dovrà provvedere alla radiazione auto dal PRA.
Se, infine, la vettura è distrutta o incendiata si potrà procedere alla radiazione producendo il certificato di proprietà in originale, la carta di circolazione in originale, le targhe ed il verbale che attesti la completa distruzione o l’impossibilità di recupero del veicolo.
I costi per la radiazione auto sono decisamente contenuti. Si dovrà pagare un importo pari a 13,50 euro come emolumenti ACI, una imposta di bollo da 32,00 euro se si utilizza il certificato di proprietà originale o da 48,00 euro qualora si utilizzi il modulo NP3C, ed infine, ma solo in caso di radiazione per esportazione all’estero nei paesi UE. un importo di 10,20 euro quali diritti da versare alla DTT.
A radiazione avvenuta non si sarà più tenuti a pagare il bollo auto, ma è bene sottolineare che la radiazione deve avvenire entro il termine ultimo per effettuare il pagamento del bollo stesso, fissato il mese successivo rispetto alla data di scadenza, altrimenti si sarà costretti a pagare il bollo auto anche per l’annualità successiva. Alcune regioni, tuttavia, consentono di richiedere il rimborso dei mesi successivi alla radiazione.
L’unica ipotesi di radiazione auto senza demolizione è quella di immatricolazione del veicolo all’estero. Come anticipato in precedenza, la radiazione può essere richiesta dall’intestatario o dall’avente titolo ed a seguito della richiesta il PRA rilascia il Certificato di Radiazione in formato digitale, consegnando alla parte una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il CDPD. Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Registro Automobilistico. Se sul veicolo da esportare è iscritto un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo e successivamente richiedere la cessazione della circolazione per esportazione.
Cose da sapere
Cos’è la radiazione auto?
La radiazione è il procedimento che tramite il quale si ottiene la cancellazione del proprio autoveicolo dal Pubblico Registro Automobilistico. Con questa operazione, quindi, non sarà più consentito utilizzare l’auto e circolare su strada. La radiazione può essere effettuata in differenti casi.
In quali casi è possibile richiedere la radiazione auto al PRA?
La radiazione auto può essere richiesta in caso di esportazione del veicolo, di demolizione o di distruzione o incendio dell’auto.
Quanto costa la radiazione auto dal PRA?
Si dovrà pagare un importo pari a 13,50 euro come emolumenti ACI, una imposta di bollo da 32,00 euro se si utilizza il certificato di proprietà originale o da 48,00 euro qualora si utilizzi il modulo NP3C, ed, in caso di radiazione per esportazione all’estero nei paesi UE. un importo di 10,20 euro quali diritti da versare alla DTT.
Dopo la radiazione auto è necessario pagare il bollo?
A radiazione avvenuta non si sarà più tenuti a pagare il bollo auto, ma è bene sottolineare che la radiazione deve avvenire entro il termine ultimo per effettuare il pagamento del bollo stesso, altrimenti si sarà costretti a pagare il bollo auto anche per l’annualità successiva.