Le auto senza assicurazione che circolano sulle nostre strade sono più di quel che si pensa. Nel corso degli ultimi anni, poi, complice la congiuntura economica poco favorevole, questo numero è ulteriormente aumentato.
Però, chi viaggia senza assicurare il proprio veicolo, può incorrere in sanzioni sostanziose, sia da un punto di vista economico che pratico. Inoltre, sempre più comuni adottano un sistema di controllo basato su telecamere che permette dalla semplice lettura della targa di verificare lo stato dell’assicurazione e della revisione.
INDICE |
Auto senza assicurazione: sanzioni |
Periodo di tolleranza auto senza assicurazione |
Auto senza assicurazione: si possono parcheggiare in pubblico? |
Secondo l’articolo 193 del Codice della Strada, colui che si mette alla guida di una auto senza assicurazione è soggetto ad una sanzione amministrativa che parte da un minimo di 841 €, sino ad un massimo di 3.287 €, nonché la decurtazione di 5 punti dalla patente del conducente. É inoltre previsto il sequestro del mezzo sino a quando non verrà sottoscritto un nuovo contratto di assicurazione e, in ultima ipotesi, la confisca dell’auto qualora si decidesse di non pagare la multa e i relativi oneri di trasporto e custodia.
In caso di recidiva, ovvero se un veicolo viene fermato per almeno due volte senza assicurazione nell’arco di un biennio, la sanzione pecuniaria raddoppia: in questo caso la multa va da un minimo di 1.732 € a un massimo di 6.928 €. Inoltre, il conducente incorre nella sospensione della patente da uno a due mesi e, dopo il pagamento della sanzione, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di 45 giorni.
Esiste un periodo di tolleranza, pari a 15 giorni successivi alla scadenza del contratto, entro i quali si può ugualmente circolare con un’auto non assicurata senza incorrere in sanzioni. Se si incorre in un controllo tra il 16° e il 30° giorno dalla scadenza dell’assicurazione, invece, l’importo della multa viene ridotto del 50%, sempre che il conducente provveda a stipulare un RCA entro il 30° giorno dalla scadenza del precedente contratto.
La stessa riduzione della sanzione si applica quando l’interessato, entro 30 giorni dalla contestazione, esprima la volontà e provveda alla demolizione e successiva radiazione del veicolo. Il soggetto sottoposto alla sanzione avrà quindi la disponibilità del veicolo e dei documenti unicamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione, pari all’importo della sanzione minima pari a 866 €. Avvenuta la demolizione l’organo accertatore restituisce la cauzione decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
L’articolo 193 del Codice della Strada recita testualmente “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.
Leggendo attentamente la norma si comprende quindi come ogni veicolo debba essere munito di contratto assicurativo, ma cosa avviene in caso di auto senza assicurazione parcheggiata?
Un veicolo parcheggiato in pubblico, lungo la carreggiata o in un’area adibita a parcheggio, deve essere munito di copertura assicurativa poiché è potenzialmente in grado di danneggiare altri veicoli ed in questo caso si è soggetti alle sanzioni indicate in precedenza.
Un’ipotesi di esclusione del pagamento della copertura assicurativa è quella di posteggiare l’auto in un’area privata come un garage, così da non ricadere nel dettato della legge 990/1969 secondo cui tutti i veicoli che si trovano in una strada pubblica, anche se danneggiati in maniera molto grave, devono essere coperti dall’assicurazione, indipendentemente dall’utilizzo che viene fatto.